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	<title>Studio Elvia GENONI &#187; Approfondimenti</title>
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	<description>Dottore Commercialista e Revisore Legale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2015 10:38:12 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Art. 17 c. 6 lett. a DPR 633/1972</title>
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		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 14:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[REVERSE CHARGE IN EDILIZIA dal 01/01/2015 Art. 17 c. 6 lett.a D.P.R. 633/1972 – L.S. 2015 (l.190/2014 art. 1 c.629) – art. 199 Dir. 2006/112/CE La Legge di Stabilità 2015 ha recepito alcune parti della Direttiva CE 112/2006 in cui [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #ff0000;">REVERSE CHARGE IN EDILIZIA dal 01/01/2015</span></em></strong><br />
<strong><em><span style="color: #ff0000;">Art. 17 c. 6 lett.a D.P.R. 633/1972 – L.S. 2015 (l.190/2014 art. 1 c.629) – art. 199 Dir. 2006/112/CE</span></em></strong><br />
La Legge di Stabilità 2015 ha recepito alcune parti della Direttiva CE 112/2006 in cui si prevede l’allargamento della possibilità di rendere passivo dell’imposta sul valore aggiunto il soggetto passivo dell’operazione.<br />
Quanto definito dalla Direttiva CE risulta essere solo un suggerimento che la CE fornisce ai vari Stati Membri, che possono o no applicare in toto o in parte.<br />
L’Italia con la L.190/2014 ha recepito parzialmente quanto suggerito. Infatti se confrontiamo i testi dell’art. 17 c. 6 lett.a-ter DPR633/1972 e l’art. 199 della Dir. 2006/112/CE possiamo subito notare le differenze:<br />
art. 17 c. 6 lett.a-ter DPR633/1972: …..”alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.”<br />
art. 199 della Dir. 2006/112/CE: …..” prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari,……..”<br />
Mentre nella Dir.CE vengono ricomprese anche riparazioni e manutenzione su beni immobili, il nuovo art. 17 contempla solo l’installazione di impianti su edifici o comunque prestazioni di completamento di questi.<br />
<strong>In attesa delle note esplicative della Agenzia delle Entrate (sembra che a breve arriveranno)</strong>, le varie interpretazioni <span style="text-decoration: underline;"><strong>probabilmente</strong></span> non saranno punite, ma non si può neanche affermare con certezza che, letteralmente, la Legge Italiana prevede l’applicazione del Reverse Charge anche per le manutenzioni e riparazioni su edifici.<br />
Anche l’utilizzo del termine edifici e non beni immobili sta creando notevoli perplessità. Ci aiuta nella definizione di EDIFICIO la Risoluzione 46/E del 1998 dove: &#8220;….. per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.”<br />
Questo ha limitato ancor di più l’applicazione del Reverse Charge al solo fabbricato escludendo tutto quello che può essere impiantistica o completamento che riguarda il giardino annesso ad un immobile. Rientrano infine sia i fabbricati civili che quelli ad uso industriale, commerciale, artigianale nonché parti di essi, comunque limitate da muri e tetti (es. singoli locali).<br />
Il meccanismo del Reverse Charge viene applicato tra due soggetti IVA (viene escluso il consumatore finale) con attività rientrante nel settore dell’edilizia, per quanto riguarda le prestazioni come sopra meglio descritte ed ancora in attesa di un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, anche senza contratto di subappalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico:<br />
ATECO 2007 Descrizione<br />
Pulizia di edifici</p>
<p style="text-align: justify;">81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici<br />
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari)<br />
81.29.10 Servizi di disinfestazione (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici)</p>
<p style="text-align: justify;">Installazione di impianti in edifici</p>
<p style="text-align: justify;">43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – manutenzione e riparazione<br />
43.21.02 Installazione di impianti elettronici – manutenzione ed installazione<br />
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria &#8211; manutenzione e riparazione – in edific o in altre opere di costruzione<br />
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione di gas – manutenzione e riparazione<br />
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio – inclusi quelli integrati – manutenzione e riparazione<br />
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili<br />
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni<br />
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)</p>
<p style="text-align: justify;">Prestazione di demolizione di edifici</p>
<p style="text-align: justify;">43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture (con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici)</p>
<p style="text-align: justify;">Completamento di edifici</p>
<p style="text-align: justify;">43.31.00 Intonacatura e stuccatura<br />
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate<br />
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili<br />
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri<br />
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri<br />
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili- muratori<br />
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Restano escluse dal Reverse Charge la Fornitura con Posa in Opera, in quanto la posa in opera (prestazione) non assume rilevanza rispetto alla fornitura dei beni.<br />
Continua ad applicarsi il meccanismo dell’inversione contabile in presenza di sub-appalto reso nei confronti di un appaltatore (soggetto passivo IVA) operante nel settore edile (sezione F. classificazione ATECO).<br />
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi di pulizia si deve sottolineare che questi devono riguardare edifici o porzioni di essi (singoli locali o uffici).<br />
Non si applica l’inversione contabile le prestazioni d’opera intellettuale (ingegneri, geometri, architetti ecc…).</p>
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		<title>AUMENTO IVA &#8211; errori</title>
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		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[CIRCOLARE 32/E del 05/11/2013 L&#8217;agenzia delle Entrate, a seguito della pubblicazione della Circolare n. 32/E del 5/11/2013, ha chiarito alcuni dubbi nati il giorno 1°Ottobre u.s. con l&#8217;aumento dell&#8217;aliquota ordinaria da 21% al 22%. In primo luogo ha specificato che [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>CIRCOLARE 32/E del 05/11/2013</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;agenzia delle Entrate, a seguito della pubblicazione della Circolare n. 32/E del 5/11/2013, ha chiarito alcuni dubbi nati il giorno 1°Ottobre u.s. con l&#8217;aumento dell&#8217;aliquota ordinaria da 21% al 22%.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo ha specificato che le modifiche normative relative all&#8217;aumento IVA non hanno toccato minimamente le due aliquote ridotte, lasciando inalterato quanto dettato dall&#8217;art. 16 del DPR 633/1972 e la tabella A nella parte II e II, allegata al DPR.</p>
<p style="text-align: justify;">La nuova aliquota del 22% si applica, quindi, alle operazioni effettuate a partire dalla entrata in vigore della norma.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;individuazione del momento di effettuazione dell&#8217;operazione rileva:</p>
<ul>
<li>per la cessione di beni e le prestazioni di servizi, l&#8217;art. 6 DPR 633/1972;</li>
<li>per gli acquisti intracomunitari di beni, art. 39 DL 331/1993;</li>
<li>per le importazioni, l&#8217;art. 201 del codice doganale comunitario.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Precisamente, per gli acquisti di beni intracomunicatri si deve ricordare che il momento di effettuazione dell&#8217;operazione coincide con l&#8217;inizio del trasporto o della spedizione dei beni dallo Stato di provenienza .</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i soggetti che applicano il regime dell&#8217;IVA per CASSA, l&#8217;aliquota applicabile si determina sulla base del momento di effettuazione dell&#8217;operazione, secondo quanto dettato dai criteri ordinari. Infatti tale regime prevede la deroga in relazione al momento dell&#8217;esigibilità dell&#8217;imposta sul valore aggiunto e non i criteri di effettuazione delle operazioni soggetti ad IVA.</p>
<p style="text-align: justify;">La circolare dell&#8217;Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già afferamto dalla precedente circolare n. 45/2011: qualora in prima applicazione per ragioni non dovute alla volontà del contribuente (problemi di ordine tecnico su software di fatturazione e misuratori fiscali) si siano verificati errori di applicazione dell&#8217;aliquota ordinaria, gli operatori economici potranno regolarizzare la propria posizione, in relazione a fatturazione emessa e corrispettivi annotati in modo errato, effettuando le dovute variazioni in aumento secondo quanto dettato dall&#8217;art. 26, 1° c., DPR633/1972.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale regolarizzazione, continua la circolare, <strong>non avrà alcuna conseguenza sanzionatoria<span style="text-decoration: underline;"> se</span></strong> tale maggior imposta dovuta, per l&#8217;applicazione dell&#8217;aumento dell&#8217;aliquota, verrà comunque versata:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">per i contribuente mensili, entro il versamento dell&#8217;acconto IVA annuale per la regolarizzaiozne dei mesi di ottobre e novembre, mentre entro i termini della liquidazione dell&#8217;IVA annuale per le fatture emesse nel  mese di dicembre</li>
<li style="text-align: justify;">per i contribuernte trimestrali, entro i termini della liquidazione dell&#8217;IVA annuale, in quanto il periodo di applicazione dell&#8217;aliquota al 22% per il 2013 coincide con l&#8217;ultimo trimestre.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda: qualsiasi nota di credito emessa deve necessariamente seguire la normativa applicata in fase di emissione della fattura a cui si riferisce l&#8217;accredito.</p>
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		<title>Comunicazione beni soci</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 13:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate, con due Provvedimenti prot. n. 94902 e 94904 del 02/08/2013,  ha prorogato il termine ultimo di presentazione telematica per i beni concessi in godimento nell&#8217;esercizio 2012 dal 15/10/2013 al 12/12/2013 (a regime la scadenza è fissata entro [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;Agenzia delle Entrate, con due Provvedimenti prot. n. 94902 e 94904 del 02/08/2013,  ha</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>prorogato</strong> il termine ultimo di presentazione telematica per i beni concessi in godimento nell&#8217;esercizio 2012 dal 15/10/2013 al <strong>12/12/2013 </strong>(a regime la scadenza è fissata entro il 30 aprile dell&#8217;anno successivo a quello in esame)<strong>;</strong></li>
<li>recepito le semplificazioni relative alla comunicazione, chiarendo alcuni dubbi sorti agli operatori di settore.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">In particolare, nulla dovrà essere comunicato circa i beni concessi in godimento ai soci per gli anni precedenti al 2012, salvo in caso di prolungato possesso per il periodo in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>provvedimento in esame esclude</strong> inoltre:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">i beni concessi in godimento agli amministratori;</li>
<li style="text-align: justify;">i beni concessi in godimento ai soci lavoratori dipendenti o autonomi, nel caso in cui tali beni siano comunque identificati quali fringe benefits;</li>
<li style="text-align: justify;">i beni concessi in godimento all&#8217;imprenditore individuale;</li>
<li style="text-align: justify;">i beni, rientranti nella categoria residuale &#8220;altri beni&#8221;, concessi in godimento al socio o familiare dell&#8217;imprenditore di valore non superiore ad € 3.000, al netto dell&#8217;IVA;</li>
<li style="text-align: justify;">i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell&#8217;imprenditore.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">I provvedimenti del 02/08/2013 hanno approvato le modalità ed i termini per la comunicazione all&#8217;Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o loro familiari (come da art. 2 c. 36-sexiesdecies D.L. 138/2011) e dei dati relativi ai soci o familiari che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell&#8217;impresa (come da art. 2 c.36-septiesdecies D.L.138/2011).</p>
<p style="text-align: justify;">I soggetti obbligati alla comuncazione ed individuati dai provvedimenti non sono solo le società di comodo ma <strong>tutte le società</strong> (di capitale e di persone), <strong>le ditte individuali</strong>, che concedono in godimento beni aziendali e che risultano residenti in Italia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Novità</strong> prevista dai provvedimenti di Agosto, è che la <strong>comunicazione è dovuta solo nel caso in cui sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli stessi provvedimenti di Agosto hanno individuato le categorie di oggetto di comunicazione:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Autovetture</div>
</li>
<li>Altri veicoli</li>
<li>Unità da diporto</li>
<li>aeromobili</li>
<li>immobili</li>
<li>altri beni (categoria residuale che comprende a titolo solo esemplificativo telefoni, computer portatili ecc..).</li>
</ul>
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		<title>Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.)</title>
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		<pubDate>Thu, 02 May 2013 16:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Deduzioni 2013 Anche quest&#8217;anno sarà possibile ottenere, presentando la dichiarazione dei redditi (sia modello 730/2013 sia Modello UNICO PF/2013), la deduzione, dal reddito complessivo dichiarato, dell&#8217;importo versato nel 2012 dei contributi sanitari obbligatori per l&#8217;assistenza erogata nell&#8217;ambito del servizio sanitario nazionale . In pratica [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deduzioni 2013</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Anche quest&#8217;anno sarà possibile ottenere, presentando la dichiarazione dei redditi (sia modello 730/2013 sia Modello UNICO PF/2013), la deduzione, dal reddito complessivo dichiarato, dell&#8217;importo versato nel 2012 dei contributi sanitari obbligatori per l&#8217;assistenza erogata nell&#8217;ambito del servizio sanitario nazionale .</p>
<p style="text-align: justify;">In pratica si tratta dell&#8217;importo segnalato sul resoconto del premio assicurativo di responsabilità civile in ambito automobilistico, segnalato dall&#8217;acronimo &#8220;<strong>S.S.N.</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">A differenza degli anni passati, per il 2012 la deduzione riguarderà solo la parte dei contributi che supera i 40,00 euro complessivi.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Attività sportiva figli</title>
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		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Anche quest&#8217;anno sarà possibile ottenere, presentando la dichiarazione dei redditi (sia modello 730 sia Modello UNICO PF), la detrazione del 19% delle spese sostenute nell&#8217;anno di dichirazione per la pratica sportiva dei propri figli minori a carico. Tali spese dovranno essere: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest&#8217;anno sarà possibile ottenere, presentando la dichiarazione dei redditi (sia modello 730 sia Modello UNICO PF), la detrazione del 19% delle spese sostenute nell&#8217;anno di dichirazione per la pratica sportiva dei propri figli minori a carico.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali spese dovranno essere:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">sostenute per l&#8217;iscrizione annuale e l&#8217;abbonamento di figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni;</li>
<li style="text-align: justify;">relative all&#8217;iscrizione ad associazioni sportive dilettantistiche ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;</li>
<li style="text-align: justify;">documentate da bollettino postale o bancario, o con fattura, ricevuta o quietanza di pagamento avvenuto, rilasciato direttamente dall&#8217;associazione sportiva dilettantistica. Tali documenti dovranno riportare: ragione sociale o denominazione, sede legale e codice fiscale del soggetto che effettua la prestazione; causale di pagamento; attività sportiva esercitata; importo pagato; dati anagrafici del soggetto che pratica l&#8217;attività sportiva; codice fiscale di chi effettua il pagamento;</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Spesa massima <strong>complessiva per figlio</strong> a carico è pari ad € 210,00.</p>
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