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	<title>Studio Elvia GENONI &#187; Circolari</title>
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	<description>Dottore Commercialista e Revisore Legale</description>
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		<title>Circolare 7/2013</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 16:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>

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		<description><![CDATA[ Oggetto: Sconto del 30% se si pagano le multe entro 5 giorni dalla contestazione dell’infrazione Con una integrazione all’art. 202 del codice della strada, il legislatore ha stabilito che, per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span><em><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">Oggetto: Sconto del 30% se si pagano le multe entro 5 giorni dalla contestazione dell’infrazione</span></span></strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Con una integrazione all’art. 202 del codice della strada, <b>il legislatore ha stabilito che</b>, per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, <b>il trasgressore o l&#8217;obbligato in solido possono pagare la somma</b>, pari al minimo fissata dalle singole norme, <strong><span style="text-decoration: underline;">ridotta del 30 per cento</span></strong>, <b>se il pagamento</b> della sanzione <span style="text-decoration: underline;"><strong>è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale</strong></span><b><span style="text-decoration: underline;">.</span></b></span></p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">Lo sconto, peraltro, spetta a chi paga <b>entro 5 giorni da quando viene formalmente a conoscenza dell’infrazione</b>. In buona sostanza, <b>se il conducente viene fermato subito</b>, <b><span style="text-decoration: underline;">i predetti 5 giorni decorrono dalla data dell’infrazione</span></b>; in caso contrario, invece, il <b><span style="text-decoration: underline;">conto dei 5 giorni decorre da quando si perfeziona la notifica del verbale</span></b> all’indirizzo del proprietario del veicolo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;"><b>Per fruire dello sconto in parola</b> (30% della sanzione comminata) è necessario che <b><span style="text-decoration: underline;">l’infrazione non sia troppo grave</span></b>: <b>sono escluse</b> dal beneficio dello sconto, <b>le violazioni penali</b> quali, ad esempio, la <b>guida in stato d’ebbrezza media e grave</b>, ovvero che supera i 0,8 grammi/litro e, in ogni caso, quando il <b>conducente risulti sotto l’effetto di sostanze stupefacenti</b>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><span style="color: #000000;"><strong>Il pagamento in misura ridotta non è altresì</strong><b> consentito quando il trasgressore:</b></span></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><span style="color: #000000;"><b>non abbia ottemperato all&#8217;invito a fermarsi</b>;</span></li>
<li><span style="color: #000000;"><b>si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione</b>, la patente di guida o qualsiasi altro documento che deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall&#8217;identificazione.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">Per le infrazioni in misura ridotta, <b>il soggetto che paga la multa deve prestare attenzione agli importi da versare</b>: <b>non è previsto</b>, infatti, <b><span style="text-decoration: underline;">il beneficio dell’’arrotondamento</span></b> secondo cui gli importi delle sanzioni devono essere arrotondati all’euro inferiore se la parte decimale è fino a 49 centesimi e all’euro superiore se la parte decimale è dai 50 centesimi in su. In buona sostanza, <b>chi paga la multa dovrà corrispondere all’erario anche i centesimi dovuti,</b> <b><span style="text-decoration: underline;">senza operare alcun arrotondamento sia in eccesso che in difetto.</span></b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">Peraltro, <strong>in caso di pagamenti per importi errati, il soggetto rischia di perdere sia il diritto allo sconto</strong>, ma anche quello al pagamento in misura ridotta, previsto per chi paga entro 60 giorni dalla notifica. In buona sostanza, <b>il soggetto rischia di dover pagare la sanzione in misura doppia rispetto a quella ordinaria</b> e l’importo mancante <b><span style="text-decoration: underline;">potrà essere richiesto con una cartelle esattoriale, gravata da spese ed interessi.</span></b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">Secondo <b>l’autorevole parere del Ministero dell’interno</b> (Circolare Min. Interno 12.8.2013 n. 6333) <b>sono ammessi al beneficio dello sconto</b>, tutti coloro che possono <b>utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fare </b>(avvenuta in data) purché <b><span style="text-decoration: underline;">non siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione</span></b>, senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova notifica del verbale.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;"><b>Per le violazioni contestate o notificate dopo l&#8217;entrata in vigore</b> della legge di conversione del decreto fare, invece, nelle more di una modifica dei modelli dei verbali, <b>dovrà indicarsi,</b> quale ulteriore modalità di pagamento, <b>quella in forma agevolata</b>, ridotta del 30 per cento, <b><span style="text-decoration: underline;">entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione. </span></b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">La legge di conversione del decreto Fare ha affrontato alcune altre importanti questioni. Si tratta della <b>possibilità per il conducente di effettuare immediatamente il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico</b>, <b><span style="text-decoration: underline;">purché l&#8217;agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura POS.</span></b></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;"><b>Spetterà</b>, infine, <b>ad un apposito decreto interministeriale</b>, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, <b>stabilire le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada</b>, <b><span style="text-decoration: underline;">tramite posta elettronica certificata</span></b>, nei confronti dei soggetti abilitati all&#8217;utilizzo della posta medesima, <b><span style="text-decoration: underline;">senza spese per i destinatari dell’infrazione</span></b>.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;"> </span><span style="color: #000000;">Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento del caso.</span></p>
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		<title>Circolare 6/2013</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Jul 2013 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>

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		<description><![CDATA[ Oggetto: imposta fissa di bollo  Con la pubblicazione in G.U. del 25/06/2013 della Legge 71/13, di conversione del D.l. 43/13,  aumentano le misure fisse dell’imposta di bollo.  In particolare, gli importi dell’imposta passano  Da       1,81 €                       a          2,00 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> <strong>Oggetto: imposta fissa di bollo</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> Con la pubblicazione in G.U. del 25/06/2013 della Legge 71/13, di conversione del D.l. 43/13,  aumentano le misure fisse dell’imposta di bollo.</p>
<p style="text-align: justify;"> In particolare, gli importi dell’imposta passano</p>
<p style="text-align: justify;"> <em><strong>Da       1,81 €                       a          2,00 €</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"> <em><strong>Da       14,62 €                     a          16,00 €</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">  <span style="color: #000000;">L’imposta di bollo che dal 26/06/2013 passa a € 2,00 riguarda:</span></p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">-          fatture che non prevedono l’applicazione dell’IVA;</span></p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">-          gli estratti conti o altri documenti di accredito ed addebito di somme superiori ad € 77,47;</span></p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">-          ricevute o lettere commerciali presentate per l’incasso c/o istituti di credito con riportate somme superiori ad € 129,11.</span></p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">L’imposta di bollo che passa ad € 16,00 riguarda una serie di atti ancor più numerosa tra cui documenti societari, i libri contabili e i contratti di locazione (elenco questo naturalmente non esaustivo dei documenti identificati nei primi 3 articoli della tariffa parte I).</span></p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">A partire dal 26 giugno, l’utilizzo delle marche da bollo riportanti gli importi vecchi, potranno avvenire solo con l’integrazione dell’imposta a mezzo apposizione sui docuemnti di ulteriore marca da bollo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento del caso.</span></p>
<p style="text-align: justify;">01/07/2013</p>
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		<title>Circolare 5/2013</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>

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		<description><![CDATA[Oggetto: Slitta l’aumento dell’IVA  L’art. 10 c.1 della bozza di D.L. in materia di promozione dell’occupazione e di imposta sul valore aggiunto approvato dal Consiglio dei Ministri del 26/06/2013 ha ufficializzato la  norma che rinvia al 1° ottobre 2013 il [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Oggetto: Slitta l’aumento dell’IVA</strong></p>
<p style="text-align: justify;"> L’art. 10 c.1 della bozza di D.L. in materia di promozione dell’occupazione e di imposta sul valore aggiunto approvato dal Consiglio dei Ministri del 26/06/2013 <strong>ha ufficializzato la  norma che rinvia al 1° ottobre 2013 il termine </strong>a decorrere dal quale troverà applicazione <strong>l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota  IVA  ordinaria</strong>, previsto originariamente, dal D.L. n. 98/2011, per lunedì 1° Luglio 2013.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La copertura necessaria </strong>per il differimento dell’aumento <strong>è stata individuata introducendo un’imposta di <span style="text-decoration: underline;">consumo sulle sigarette elettroniche</span> e <span style="text-decoration: underline;">altri prodotti succedanei da fumo</span></strong>, oltre a prevedere una riduzione della spesa pubblica e, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, <strong>un innalzamento della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP </strong>come di seguito esplicitato:</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>acconto IRPEF</strong></em>                incremento di un punto, da 99 al 100%</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong>acconto IRES                 </strong></em>incremento di un punto, da 100 a 101% (solo per il 2013)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong>acconto IRAP                  </strong></em>incremento di un punto dl 99 al 100% per le persone fisiche e per le società di persone e dal 100 al 101% per i soggetti IRES (solo per il 2013)</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><em><strong>acconti ritenute su interessi     </strong></em>incremento di 10 punti percentuali degli acconti delle ritenute sugli  interessi per depositi e conti correnti bancari</span></p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, <strong><span style="text-decoration: underline;">i predetti aumenti esplicheranno i loro effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di novembre 2013.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong>L’ultima parola circa la possibilità di un ulteriore differimento dell’aumento dell’IVA</strong>, ovvero di una sua definitiva sospensione, <strong><span style="text-decoration: underline;">spetterà al parlamento nell’ambito dell’iter di approvazione della legge di Stabilità per il 2014.</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;">Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento del caso.</span></p>
<p style="text-align: justify;">28/06/2013</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Circolare 4/2013</title>
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		<pubDate>Thu, 30 May 2013 15:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>

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		<description><![CDATA[DEDUCIBILITA’ dei CANONI LEASING – D.L. 02/03/2012  Il Decreto Legge 16/2012 (art. 4 bis), elimina la condizione della durata minima di un contratto di leasing, ai fini della deducibilità dei canoni, rendendo autonoma la deducibilità rispetto alla durata del contratto stesso. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">DEDUCIBILITA’ dei CANONI LEASING – D.L. 02/03/2012</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"> Il Decreto Legge 16/2012 (art. 4 bis), elimina la condizione della durata minima di un contratto di leasing, ai fini della deducibilità dei canoni, rendendo autonoma la deducibilità rispetto alla durata del contratto stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Precisazioni in merito vengono date dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 17/E del 29/05/2013, in cui vengono illustrate le regole da applicare dopo l’eliminazione del vincolo di durata minima <strong>per i contratti stipulati a partire dal 29/04/2012.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si precisa che in presenza di contratti con durata uguale o superiore al periodo minimo fiscale (2/3 del periodo previsto dal piano di ammortamento con i limiti di 11 e 18 anni per i leasing immobiliari) non vi è alcuna modifica: la deduzione fiscale avviene per lo stesso importo imputato in conto economico quale costo deducibile.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di durata del contratto di locazione finanziaria minore della durata riconosciuta fiscalmente, si deve procede a recuperare a tassazione l’eccedenza di canone contabile portata in deduzione rispetto a quello fiscale, che risulterà inferiore in quanto distribuito in un periodo più lungo.</p>
<p style="text-align: justify;">La circolare chiarisce con esempi i vari casi di recupero di tassazione, mediante variazioni extracontabili in diminuzioni del reddito per i periodi che eccedono il termine del contratto di locazione finanziaria.</p>
<p style="text-align: justify;">La prosecuzione della deduzione per quote rapportate alla durata fiscale del leasing vale sia nel caso di riscatto sia in caso di assenza di tale opzione a fine termine contrattuale sia in caso di cessione a terzi del bene riscattato.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo si deve segnalare che parte della variazione in diminuzione da effettuare extra contabilmente e successivamente alla data della scadenza contrattuale deve essere comunque assoggetta alle ordinarie regole di deducibilità previste dall’art. 96 del TUIR (interessi passivi e ROL), in quanto la quota interessi implicita non è stata ancora dedotta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>In caso di riscatto</em></strong><b><i>,</i></b> oltre al recupero dei canoni non dedotti fiscalmente durante la normale durata contrattuale della locazione finanziaria, l’impresa divenuta proprietaria del bene riscattato potrà procedere all’ammortamento dello stesso, ai sensi dell’art. 102 del TUIR.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>In caso di cessione a terzi del contratto di leasing,</strong></em> il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 c. 5 del TUIR, deve essere assunto, in sede di dichiarazione, al netto dei canoni relativi alla residua durata fiscale del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto.</p>
<p style="text-align: justify;"> Restiamo, come sempre,  a disposizione per ogni eventuale maggior chiarimento.</p>
<p style="text-align: justify;">30/05/2013</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Circolare 3/2013</title>
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		<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>

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		<description><![CDATA[MEDIATORI &#8211; AGENTI E RAPPRESENTEANTI DI COMMERCIO E SPEDIZIONIERI Prorogato al 30 settembre 2013  l&#8217;obbligo di comunicazione dati previsto dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicati un Gaffetta Ufficiale il 13/01/2012 ed entrati in vigore il 12/05/2012. Tali Decreti hanno provveduto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>MEDIATORI &#8211; AGENTI E RAPPRESENTEANTI DI COMMERCIO E SPEDIZIONIERI</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Prorogato al <strong><span style="text-decoration: underline;">30 settembre 2013</span>  </strong>l&#8217;obbligo di comunicazione dati previsto dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicati un Gaffetta Ufficiale il 13/01/2012 ed entrati in vigore il 12/05/2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali Decreti hanno provveduto a sopprimere i vecchi ruoli di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri, stabilendo che le imprese e le ditte individuali che svolgono attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio e spedizione, devono provvedere a depositare al Registo Imprese la comunciazione/denuncia di aggioranmento dati .</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">1) i soggetti persone fisiche che risultano iscritti nei rispettivi ruoli ma non svolgono attualmente l&#8217;attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza, possono iscriversi entro il 30/09/2013 alla apposita sezione REA della propria CCIAA al fine di mantenere il requisito professionale.</p>
<p style="text-align: justify;">2) i soggetti, persone fisiche e società, iscritte nei ruoli di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio ed elenco spedizionieri che svolgono attualmente l&#8217;attività e risultano iscritti ed attivi al Registro imprese, devono comunicare entro il 30/09/2013 al Registro Imprese della propria CCIAA i dati aggioranti delle sedi e delle unità locali dei soggetti abilitati a svolgere l&#8217;attività in oggetto. La mancata comunicazione comporta l&#8217;inibizione dell&#8217;attività.</p>
<p style="text-align: justify;">La proroga del termine ultimo per l&#8217;aggiornamento dei dati al Registro Imprese dal 12 Maggio 2013 al 30 Settembre 2013 è stato deciso con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/04/2013, ancora in corso di pubblicazione in G.U.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Circolare 2/2013</title>
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		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 14:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Circolari]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono rimasti solo 2 mesi per beneficiare del bonus 50% (ristrutturazioni edilizie) e 55% (risparmio energetico). Il 30 Giugno è la data ultima per ottenere la massima aliquota di detrazione del 50% su una spese massima di 96mila € per unità [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sono rimasti solo 2 mesi per beneficiare del bonus 50% (ristrutturazioni edilizie) e 55% (risparmio energetico).</p>
<p style="text-align: justify;">Il 30 Giugno è la data ultima per ottenere la massima aliquota di detrazione del 50% su una spese massima di 96mila € per unità immobiliare residenziale, per quanto riguarda le spese di ristrutturazioni edilizie, e del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli immobili.</p>
<p style="text-align: justify;">Per gli interventi (sia di ristrutturazione edilizia sia di riqualificazione energetica) saldati dal 1° luglio 2013, la detrazione sarà del 36%.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Ristrutturazione Edilizia</span></p>
<p style="text-align: justify;">La detrazione per ristrutturazioni edilizie riguarda solo i soggetti Irpef possessori dell&#8217;immobile residenziale oggetto di intervento e che hanno sostenuto materialmente le spese, come da fattura intestata e pagamento a mezzo di bonifico bancario o postale cosidetto &#8220;parlante&#8221; (in cui deve comparire la causale di versamento, il C.F. del creditore e la P.IVA del beneficiario). Non esiste più l&#8217;obbligo di invio della comunicazione all&#8217;Agenzia delle Entrate di Pescara, mentre esiste l&#8217;obbligo da parte del contribuente di rilevare i dati dell&#8217;immobile in dichiarazione dei redditi e di conservare ed esibire i giustificativi della spesa in caso di richiesta da parte dell&#8217;Amministrazione Finanziaria. La spesa oggetto di detrazione viene distribuita in 10 quote annuali, senza nessun limite di età del contribuente.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Riqualificazione Energetica</span></p>
<p style="text-align: justify;"> La detrazione del 55% (36% dal 1° luglio 2013) può essere fruibile da soggetti Irpef e da soggetti Ires, che utilizzano a qualsiasi titolo  l&#8217;immobile, di qualsiasi categoria catastale, nei diversi limiti di spesa previsti dalla tipologia di intervento. Obbligo del contribuente è la trasmissione telematica all&#8217;Enea, entro 90 giorni dalla fine lavori, di copia della documentazione tecnica relativa all&#8217;intervento e, in caso di interventi che comprendono più anni, una apposita comunicazione di proseguo lavori all&#8217;Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla fine dell&#8217;anno.  Gli interventi devono comunque ottenere asseverazione di conformità tecnica, che il contribuente dovrà conservare insieme a tutta la documentazione di spesa effettuata, da esibire in caso di richiesta.</p>
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		<title>Circolare 1/2013</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 13:46:30 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con il comunicato stampa dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 15/04/2013, l&#8217;Agenzia comunica che la scadenza del 30/04/2013 relativa alla comunicazione della operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel corso del 2012 non  è più valida, in quanto risulta necessario un ulteriore Provvedimento da parte del direttore dell&#8217;Agenzia per fissare un nuovo termine e, in particolare, approvare il nuovo modello di comunicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale modello dovrà applicare le novità previste dal decreto semplificazioni fiscali (Dl 16/12): per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio (2012) tra operatori economici è obbligatoprio comunicare all&#8217;Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti a fini Iva, indipendentemente dall&#8217;importo.  il limite di € 3.600 è rimasto, invece, per le operazioni con i clienti-consumatori (privati).</p>
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