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	<title>Studio Elvia GENONI &#187; Notizie</title>
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	<description>Dottore Commercialista e Revisore Legale</description>
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		<title>Ravvedimento Operoso</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 15:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge di Stbilità 2015 prevede che dal 1° Gennaio 2015, per i tributi gestiti dalle Entrate, la possibilità di ravvedimento da parte del contribuente può essere bloccato solo dalla notifica di atti di liquidazione o accertamento. Il testo definitivo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La legge di Stbilità 2015 prevede che dal 1° Gennaio 2015, per i tributi gestiti dalle Entrate, la possibilità di ravvedimento da parte del contribuente può essere bloccato solo dalla notifica di atti di liquidazione o accertamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo definitivo della L.190/2014 prevede, all&#8217;art. 13 lettera b-quater, la possibilità di regolarizzare la posizione del contribuente anche a seguito di contestazione della violazione da parte degli uffici, con una sanzione minima ridotta a 1/5, a condizione che il procedimento di verifica non sia già terminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale affermazione, il legislatore prevede che il ravvedimento operoso da parte dei contribuenti può essere applicato anche dopo l&#8217;apertura della procedura di verifica e fino alla constatazione della violazione, con applicazione di sanzioni che variano da 1/10 a 1/5 a scalare in relazione al momento in cui è stato commesso l&#8217;omissione o l&#8217;errore.</p>
<p>Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.</p>
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		<title>Lettere d&#8217;Intento</title>
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		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 10:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

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		<description><![CDATA[Sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate è già disponibile il software per l&#8217;invio telematico ed il controllo delle Lettere d&#8217;Intento 2015, come da nuove disposizione dettate dal Decreto Semplificazioni del 12/12/2014. Il Decreto ha previsto che l&#8217;onere dell&#8217;invio della comunicazione delle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate è già disponibile il software per l&#8217;invio telematico ed il controllo delle Lettere d&#8217;Intento 2015, come da nuove disposizione dettate dal <strong>Decreto Semplificazioni</strong> del 12/12/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Decreto ha previsto che l&#8217;onere dell&#8217;invio della comunicazione delle lettere d&#8217;intento ricadesse, a partire dal 2015, sugli esportatori abituali (emettitori) e non più sul soggetto che le riceve.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esportatore abituale (in regime) dovrà procedere ad inviare (compilando il nuovo modello all&#8217;interno del software) la comunicazione di emissione di lettera d&#8217;intenti all&#8217;Agenzia delle Entrate, in seguito inviare lettere d&#8217;intento al fornitore italiano con allegata la ricevuta di avvenuto invio del file telematico.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultimo dovrà, annotare (come in passato) la lettera d&#8217;intento ricevuta nell&#8217;apposito registro, verificare, tramite il proprio cassetto fiscale, l&#8217;effettivo invio della comunicazione da parte dell&#8217;esportatore abituale, e solo in questo momento potrà procedere all&#8217;emissione dell&#8217;eventuale fattura.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta solo da attendere chiarimenti da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate per le lettere d&#8217;intento con validità 01/01/2015 &#8211; 11/02/2015, data di entrata in vigore della nuova normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ufficio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Aggiornamento Libretto di Circolazione</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 09:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

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		<description><![CDATA[A partire dal 3 novembre, colui che utilizza il veicolo di proprietà di terzi (quindi con libretto di circolazione intestato ad un terzo) per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, ha l’obbligo di comunicarne tale utilizzo e richiedere all’Ufficio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A partire dal <strong>3 novembre</strong>, colui che utilizza il<span style="text-decoration: underline;"> veicolo di proprietà di terzi</span> (quindi con libretto di circolazione intestato ad un terzo) per un periodo superiore a <span style="text-decoration: underline;">30 giorni consecutivi</span>, ha l’obbligo di comunicarne tale utilizzo e richiedere all’Ufficio della Motorizzazione l’aggiornamento della Carta di Circolazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo presuppone l’utilizzo esclusivo personale del mezzo di circolazione (auto, moto ecc..)</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, vengono <span style="text-decoration: underline;">esclusi</span> dall’adempimento tutti i <span style="text-decoration: underline;">veicoli aziendali</span>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Messi a disposizione dei dipendenti a titolo di fringe-benefit</li>
<li>Utilizzati in modo promiscuo da dipendenti e soci</li>
<li>Disponibili in azienda per l’attività di impresa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tale <span style="text-decoration: underline;">obbligo</span> ricade anche sulle <span style="text-decoration: underline;">persone fisiche non titolari di partita IVA</span>, <span style="text-decoration: underline;">salvo nel caso in cui si tratti di componenti della stessa famiglia e conviventi</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Negli altri casi, se l’utilizzo del mezzo di circolazione risulta continuativo e per più di 30 giorni consecutivi, si deve provvedere all’aggiornamento del libretto di circolazione presso gli uffici della Motorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;ufficio resta a disposizione per chiarimenti e modulistica.</em></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Lavoro e legge di stabilita&#8217;</title>
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		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 17:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

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		<description><![CDATA[Federico Fresi Consulente del lavoro P.zza Cacciatori delle Alpi,2 – 22100 COMO Tel.031.265108 – Fax 031.273920 E-mail federico.fresi@studiofresi.it Cod.Fisc. FRSFRC70L18C933B – P.Iva 02640210130 Albo Consulenti del Lavoro di Como N. 426 Oggetto: Legge di stabilità 2015 – cenni sulla parte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Federico Fresi</strong><br />
<strong>Consulente del lavoro</strong><br />
P.zza Cacciatori delle Alpi,2 – 22100 COMO<br />
Tel.031.265108 – Fax 031.273920<br />
E-mail federico.fresi@studiofresi.it<br />
Cod.Fisc. FRSFRC70L18C933B – P.Iva 02640210130<br />
Albo Consulenti del Lavoro di Como N. 426</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">
<strong>Oggetto: Legge di stabilità 2015 – cenni sulla parte lavoro</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>BONUS MAMME, SU RICHIESTA:</strong> per tutti i nati (o adottati) dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 arriva un bonus triennale da 960 euro l&#8217;anno, 80 euro al mese, fino al terzo anno (di età o di adozione) con limite a 90mila euro di reddito familiare (che non vale dal quinto figlio in su). Intervento che per le fasce medio basse (fino a 26mila euro) si somma al bonus Irpef, visto che il bonus è esentasse. Va richiesto all&#8217;Inps attraverso procedure che saranno comunicate da parte dell’istituto.<br />
<strong>ZERO CONTRIBUTI NEOASSUNTI, FINO A 8.060 EURO</strong>: le imprese che assumono nel 2015 potranno godere anche dell&#8217;azzeramento dei contributi a loro carico per tre anni (ma con un tetto a 8.060 euro).<br />
Le assunzioni agevolate saranno quelle effettuate dai datori di lavoro dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2015 e la durata dello sgravio sarà di tre anni.<br />
Sarà pertanto azzerato il solo contributo a carico azienda mentre permarrà il contributo a carico del lavoratore.<br />
Ad essere agevolate saranno soltanto le aziende del settore privato, con esclusione del settore agricolo.<br />
Inoltre l’agevolazione non varrà per i lavoratori domestici e per gli apprendisti. Sono escluse altresì le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti sono stati occupati con contratto a tempo indeterminato “ presso qualsiasi datore di lavoro” e non spetta alle persone che abbiano già avuto benefici su assunzioni a tempo indeterminato.<br />
Incentivi che scompaiono: Per un nuovo incentivo che appare, due ne scompaiono; Si tratta dello sgravio contributivo previsto dalla L. 407/90, per l’assunzione di soggetti disoccupati di lunga durata (almeno 24 mesi) che garantiva uno sconto del 100% sulle aliquote contributive dei datori di lavoro artigiani e del 50% per le restanti categorie, per 36 mesi.<br />
L’altro incentivo che scompare è il diritto a fruire per un anno dei benefici contributivi, in caso di prosecuzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione.<br />
<strong>PENSIONI</strong>: saranno pagate il 10 del mese dall&#8217;Inps, ma questo riguarderà solo coloro che hanno un doppio trattamento, magari anche dall&#8217;Inpdap.<br />
<strong>80 EURO BONUS:</strong> il bonus Irpef permane anche per il 2015, mantenendo la stessa platea di soggetti beneficiari con redditi compresi tra gli €. 8000,00 e i €. 26.000,00 previsti dall’art. 49, comma e dall’art. 50 del Tuir.Dal 1° gennaio 2015 saranno fruibili €. 960,00 su un arco di 12 mensilità di busta paga.<br />
Si ricorda che fino a €. 24.000,00 il bonus è fruibile in misura piena, mentre al crescere del reddito, fino ad €. 26.000,00 la misura del bonus diminuirà fino ad azzerarsi.<br />
<strong>TFR IN BUSTA PAGA, CON TASSE ORDINARIE</strong>: La novità scatta dal primo marzo del prossimo anno e sarà in vigore fino al 30 giugno 2018. Potranno optare per farsi monetizzare immediatamente la quota di tfr maturata nel mese i lavoratori con un anzianità nell’azienda di almeno 6 mesi. Tale scelta, prevista per chi ha destinato il tfr a fondi di pensione integrativa, piuttosto che lasciarlo in azienda, sarà irrevocabile fino al 30 giugno 2018.<br />
Il pagamento del pir ( parte integrativa di retribuzione) sarà effettuato al netto del contributo dello 0.50% che il lavoratore è tenuto a versare al fondo di garanzia inps, non assoggettato a contribuzione INPS INAIL, ma fiscalmente tassato con una tassazione ordinaria, come le retribuzioni ordinarie. Tale tipologia di tassazione non influirà sul limite di reddito previsto per il godimento del bonus degli €. 80,00 di cui ai precedenti punti.<br />
Sono previste misure compensative per le aziende che dovranno sobbarcarsi un maggiore onere, a tal fine sono previsti degli sgravi compensativi da parte dell’inps e possibilità di finanziamenti agevolati da parte di banche aderenti a tale programma (sono escluse però le aziende con più di 50 dipendenti).<br />
<strong>VIA COSTO LAVORO DA IRAP:</strong> dal 2015 eliminato il costo del lavoro dal valore della produzione irap.la novità si rende applicabile a tutte le imprese, ai professionisti, e ai produttori, dovendo far riferimento a coloro che determinano il valore della produzione ai sensi degli art. da 5 a 9 del dlgs 446/97.</p>
<p style="text-align: justify;">
<em><strong>Como, 27 Ottobre 2014</strong></em><br />
<em><strong>Federico Fresi</strong></em></p>
]]></content:encoded>
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		<title>TASI &#8211; Comune di Busto Arsizio</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 14:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Comune di Busto Arsizio ha finalmente deliberato in relazione al Regolamento IUC, durante il Consiglio Comunale di ieri Martedì 9 settembre, ultima data utile. La novità riguarda la TASI: aliquota deliberata pari al 2,5per mille e distruzione, in caso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Comune di Busto Arsizio ha finalmente deliberato in relazione al Regolamento IUC, durante il Consiglio Comunale di ieri Martedì 9 settembre, ultima data utile.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità riguarda la TASI: aliquota deliberata pari al 2,5per mille e distruzione, in caso di locazione, del peso dell&#8217;onere tra possessore (70%) e conduttore (30%).</p>
<p style="text-align: justify;">Appena possibile, provvederemo a pubblicare tutti i particolari previsit in delibera comunale.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>F24 on line</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 15:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;art.11, c. 6 del decreto legge 66/2014 prevede l&#8217;estensione, a partire dal 1° Ottobre 2014, anche alle persone fisiche (non imprenditori o professionisti) l&#8217;obbligo dell&#8217;utilizzo degli strumenti telematici per il pagamento dei modelli F24 con importi uguali o superiori ai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;art.11, c. 6 del decreto legge 66/2014 prevede l&#8217;estensione, a partire dal <strong>1° Ottobre 2014</strong>, anche alle <em><strong>persone fisiche (non imprenditori o professionisti)</strong></em> l&#8217;obbligo dell&#8217;utilizzo degli strumenti telematici per il pagamento dei modelli F24 con <strong>importi uguali o superiori ai 1.000€ o che prevedono l&#8217;utilizzo di crediti d&#8217;imposta</strong> in compensazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei sopracitati casi, il pagamento potrà essere effettuato solo tramite i servizi telematici dell&#8217;Agenzia delle Entrate o delle banche o delle poste.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui, il modello di pagamento F24 risulti pari a zero per l&#8217;utilizzo di crediti d&#8217;imposta, questi può essere presentato solo e soltato per mezzo degli strumenti telematici messi a disposizione dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pagamento cartaceo potrà essere effettuato, presso uno sportello bancario o delle poste oppure in equitalia, esclusivamente da persone fisiche non titolari di partita IVA e per modelli che riportano un saldo a debito non superiore a 999,99€ senza alcuna compensazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimangono invariate le limitazioni riguardanti persone fisiche e giuridiche titolari di partita IVA: pagamento solo telematico, con obbligo di utilizzo degli strumenti delle Entrate in caso di utilizzo di un credito IVA superiore a 5.000€ (annuale o trimestrale in caso di presentazione del modello Iva TR)</p>
<p style="text-align: justify;">Per approfondimenti, contattare lo studio.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>TASI &#8211; comune di Gorla Maggiore (VA)</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 10:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

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		<description><![CDATA[In seduta consiliare del 29/07/2014, è stato approvato il Regolamento IUC (IMU-TASI-TARI) . Nella stessa seduta sono state approvate le aliquote e le teriffe applicabili per l&#8217;anno 2014. Link: Regolamento IUC Informativa Comunale TASI]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In seduta consiliare del 29/07/2014, è stato approvato il Regolamento IUC (IMU-TASI-TARI) . Nella stessa seduta sono state approvate le aliquote e le teriffe applicabili per l&#8217;anno 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Link:</p>
<ul>
<li><a href="http://gorlamaggiore.bgweb.it/orari-uffici/ufficio-tributi/i.u.c/regolamento-iuc-2014.pdf" target="_blank">Regolamento IUC</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://gorlamaggiore.bgweb.it/orari-uffici/ufficio-tributi/i.u.c/manifesto-a3-saldotasi2014.pdf" target="_blank">Informativa Comunale TASI</a></li>
</ul>
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		</item>
		<item>
		<title>TASI-Comune di Legnano (MI)</title>
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		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 15:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Comune di Legnano, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 15/07/2014 ha approvato le aliquote di versamento della cosiddetta TASI (Tributo per i servizi indivisibili) come schematicamente di seguito riportato: Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>Comune di Legnano</strong>, con <strong>Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 15/07/2014</strong> ha approvato le aliquote di versamento della cosiddetta <strong>TASI</strong> (Tributo per i servizi indivisibili) come schematicamente di seguito riportato:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Unità abitativa adibita ad <strong>abitazione principale</strong> se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente<strong>       3,3 PER MILLE</strong></li>
<li style="text-align: justify;">Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)<strong>       </strong><strong>2,5 PER MILLE</strong></li>
<li style="text-align: justify;"><strong>Immobili ad uso abitativ</strong>o (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) <strong>locati o affittati</strong> per i quali risultano in essere contratti registrati  <strong><strong>       </strong>1 PER MILLE</strong></li>
<li style="text-align: justify;">Immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria) ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. <strong>affitti concordati</strong>)<strong>       </strong><strong>1 PER MILLE</strong></li>
<li style="text-align: justify;">Immobili ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria) <strong>concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado</strong> che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale<strong><strong>       </strong>1 PER MILLE</strong></li>
<li style="text-align: justify;">Unità abitativa adibita ad abitazione principale, o ad essa assimilata, censita in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente<strong><strong>       </strong>0,8 PER MILLE</strong></li>
<li style="text-align: justify;">Tutti i fabbricati e tutte le unità immobiliari non indicate nei punti precedenti, ivi compresi gli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. (ex IACP), i terreni agricoli e le aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 1 comma 676 della Legge 147/2013<strong>       </strong><strong>ZERO PER MILLE</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Inoltre vengono deliberate le detrazioni da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale o ad essa equiparate appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 (ivi comprese le pertinenze nelle misura massima di una per categoria catastale C/2, C/6, C/7) a seconda dell’importo complessivo della rendita catastale dell’abitazione:<br />
Minore o uguale a 400 €        detrazione pari 220€<br />
Da 401 € a 600 €         detrazione pari 120 €<br />
Da 601 € a 800 €          detrazione pari 80 €<br />
Da 801 € a 1000 €         detrazione pari 40 €<br />
Oltre 1001 €          detrazione pari ZERO</p>
<p style="text-align: justify;">Si specifica che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del <span style="text-decoration: underline;"><strong>20% dall’utilizzatore e del 80% dal possessore.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>INAIL: scadenza del 16/02/2014</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 15:06:37 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[A mezzo comunicato stampa congiunto, i Ministri dell’Economia e del Lavoro hanno annunciato il differimento al 16 maggio 2014 la scadenza per il pagamento dell’autoliquidazione, originariamente con scadenza al 16 Febbraio. Inoltre, vengono differiti alla stessa data i pagamenti dei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A mezzo comunicato stampa congiunto, i Ministri dell’Economia e del Lavoro hanno annunciato il differimento al 16 maggio 2014 la scadenza per il pagamento dell’autoliquidazione, originariamente con scadenza al 16 Febbraio. Inoltre, vengono differiti alla stessa data i pagamenti dei premi speciali non soggetti all’autoliquidazione (antecedenti al 16 maggio 2014).</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>BONUS CASA</title>
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		<pubDate>Mon, 13 Jan 2014 16:50:09 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

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		<description><![CDATA[La legge di Stabilità (Art.1 c. 139 L. 147/2013) ha prorogato ufficialmente per tutto il 2014 la detrazione per le ristrutturazioni edilizie. In particolare la detrazione tornerà a regime progressivamente secondo lo schema che segue: 2014: detrazione potenziale del 50% [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La legge di Stabilità (Art.1 c. 139 L. 147/2013) ha prorogato ufficialmente per tutto il 2014 la <span style="text-decoration: underline; color: #000080;">detrazione per le ristrutturazioni edilizie</span>. In particolare la detrazione tornerà a regime progressivamente secondo lo schema che segue:</p>
<ul>
<li>2014: detrazione potenziale del 50% per un importo massimo di € 96.000;</li>
<li>2015: detrazione potenziale del 40% per un importo massimo di € 96.000;</li>
<li>2016: detrazione potenziale del 36% per un importo massimo di € 48.000.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Viene prorogato il <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #000080; text-decoration: underline;">Bonus Mobili</span></span> a tutto il 2014, relativamente all&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alto rendimento energetico, per un massimo di spesa di € 10.000 per una detrazione potenziale del 50%, destinati a immobili oggetto di ristrutturazioni edilizie.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la <span style="text-decoration: underline; color: #000080;">detrazione per Riqualifizione Energetica</span> ha ottenuto la proroga, come di seguito sintetizzato:</p>
<ul>
<li>2014: detrazione potenziale del 65%;</li>
<li>2015: detrazione potenziale del 50%;</li>
<li style="text-align: justify;">2016: l&#8217;agevolazione dovrebbe unirsi a quella delle ristrutturazioni edilizie, manteneto le caratteristiche solo di quest&#8217;ultima sia sulla potenziale % di detrazione sia sull&#8217;importo massimo di spesa detraibile.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
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