<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Elvia GENONI</title>
	<atom:link href="http://www.studioeg-commercialista.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studioeg-commercialista.it</link>
	<description>Dottore Commercialista e Revisore Legale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2015 10:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Scadenza del 20/04/2015</title>
		<link>http://www.studioeg-commercialista.it/scadenza-del-20042015/</link>
		<comments>http://www.studioeg-commercialista.it/scadenza-del-20042015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 10:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scadenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioeg-commercialista.it/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[LA scadenza è rivolta ai soggetti passivi IVA che non effettuano la liquidazione mensile ai fini dell&#8217;Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) La comunicazione riguarda tutte le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2014. Per [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">LA scadenza è rivolta ai <span style="text-decoration: underline;">soggetti passivi IVA</span> che <span style="text-decoration: underline;"><strong>non effettuano la liquidazione mensile</strong></span> ai fini dell&#8217;Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)</p>
<p style="text-align: justify;">La comunicazione riguarda tutte le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2014. Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2014 per le quali non sussiste l&#8217;obbligo di emissione della fattura, il dato da riportare dovrà riguardare esclusivamente le operazioni il cui importo unitario dell&#8217;operazione sia pari o superiore ad EUR 3.600,00..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioeg-commercialista.it/scadenza-del-20042015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scadenza 10/04/2015</title>
		<link>http://www.studioeg-commercialista.it/scadenza-10042015/</link>
		<comments>http://www.studioeg-commercialista.it/scadenza-10042015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2015 10:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scadenze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioeg-commercialista.it/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[La scadenza è rivolta a soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell&#8217;Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) La comunicazione riguarda tutte le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2014. Per le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="first_p_dett_scad" style="text-align: justify;"><span class="label_strong">La scadenza è rivolta a<span style="text-decoration: underline;"> s</span></span><span style="text-decoration: underline;">oggetti passivi IVA</span> che effettuano la<strong><span style="text-decoration: underline;"> liquidazione mensile</span> </strong>ai fini dell&#8217;Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)</p>
<p style="text-align: justify;"><span class="label_strong">La c</span>omunicazione riguarda tutte le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2014. Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2014 per le quali non sussiste l&#8217;obbligo di emissione della fattura, il dato da riportare dovrà riguardare esclusivamente le operazioni il cui importo unitario dell&#8217;operazione sia pari o superiore ad EUR 3.600,00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioeg-commercialista.it/scadenza-10042015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art. 17 c. 6 lett. a DPR 633/1972</title>
		<link>http://www.studioeg-commercialista.it/art-17-c-6-lett-a-dpr-6331972/</link>
		<comments>http://www.studioeg-commercialista.it/art-17-c-6-lett-a-dpr-6331972/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 14:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioeg-commercialista.it/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[REVERSE CHARGE IN EDILIZIA dal 01/01/2015 Art. 17 c. 6 lett.a D.P.R. 633/1972 – L.S. 2015 (l.190/2014 art. 1 c.629) – art. 199 Dir. 2006/112/CE La Legge di Stabilità 2015 ha recepito alcune parti della Direttiva CE 112/2006 in cui [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em><span style="color: #ff0000;">REVERSE CHARGE IN EDILIZIA dal 01/01/2015</span></em></strong><br />
<strong><em><span style="color: #ff0000;">Art. 17 c. 6 lett.a D.P.R. 633/1972 – L.S. 2015 (l.190/2014 art. 1 c.629) – art. 199 Dir. 2006/112/CE</span></em></strong><br />
La Legge di Stabilità 2015 ha recepito alcune parti della Direttiva CE 112/2006 in cui si prevede l’allargamento della possibilità di rendere passivo dell’imposta sul valore aggiunto il soggetto passivo dell’operazione.<br />
Quanto definito dalla Direttiva CE risulta essere solo un suggerimento che la CE fornisce ai vari Stati Membri, che possono o no applicare in toto o in parte.<br />
L’Italia con la L.190/2014 ha recepito parzialmente quanto suggerito. Infatti se confrontiamo i testi dell’art. 17 c. 6 lett.a-ter DPR633/1972 e l’art. 199 della Dir. 2006/112/CE possiamo subito notare le differenze:<br />
art. 17 c. 6 lett.a-ter DPR633/1972: …..”alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.”<br />
art. 199 della Dir. 2006/112/CE: …..” prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari,……..”<br />
Mentre nella Dir.CE vengono ricomprese anche riparazioni e manutenzione su beni immobili, il nuovo art. 17 contempla solo l’installazione di impianti su edifici o comunque prestazioni di completamento di questi.<br />
<strong>In attesa delle note esplicative della Agenzia delle Entrate (sembra che a breve arriveranno)</strong>, le varie interpretazioni <span style="text-decoration: underline;"><strong>probabilmente</strong></span> non saranno punite, ma non si può neanche affermare con certezza che, letteralmente, la Legge Italiana prevede l’applicazione del Reverse Charge anche per le manutenzioni e riparazioni su edifici.<br />
Anche l’utilizzo del termine edifici e non beni immobili sta creando notevoli perplessità. Ci aiuta nella definizione di EDIFICIO la Risoluzione 46/E del 1998 dove: &#8220;….. per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.”<br />
Questo ha limitato ancor di più l’applicazione del Reverse Charge al solo fabbricato escludendo tutto quello che può essere impiantistica o completamento che riguarda il giardino annesso ad un immobile. Rientrano infine sia i fabbricati civili che quelli ad uso industriale, commerciale, artigianale nonché parti di essi, comunque limitate da muri e tetti (es. singoli locali).<br />
Il meccanismo del Reverse Charge viene applicato tra due soggetti IVA (viene escluso il consumatore finale) con attività rientrante nel settore dell’edilizia, per quanto riguarda le prestazioni come sopra meglio descritte ed ancora in attesa di un chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria, anche senza contratto di subappalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico:<br />
ATECO 2007 Descrizione<br />
Pulizia di edifici</p>
<p style="text-align: justify;">81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici<br />
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari)<br />
81.29.10 Servizi di disinfestazione (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici)</p>
<p style="text-align: justify;">Installazione di impianti in edifici</p>
<p style="text-align: justify;">43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – manutenzione e riparazione<br />
43.21.02 Installazione di impianti elettronici – manutenzione ed installazione<br />
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria &#8211; manutenzione e riparazione – in edific o in altre opere di costruzione<br />
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione di gas – manutenzione e riparazione<br />
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio – inclusi quelli integrati – manutenzione e riparazione<br />
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili<br />
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni<br />
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici)</p>
<p style="text-align: justify;">Prestazione di demolizione di edifici</p>
<p style="text-align: justify;">43.11.00 Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture (con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici)</p>
<p style="text-align: justify;">Completamento di edifici</p>
<p style="text-align: justify;">43.31.00 Intonacatura e stuccatura<br />
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate<br />
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili<br />
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri<br />
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri<br />
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili- muratori<br />
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Restano escluse dal Reverse Charge la Fornitura con Posa in Opera, in quanto la posa in opera (prestazione) non assume rilevanza rispetto alla fornitura dei beni.<br />
Continua ad applicarsi il meccanismo dell’inversione contabile in presenza di sub-appalto reso nei confronti di un appaltatore (soggetto passivo IVA) operante nel settore edile (sezione F. classificazione ATECO).<br />
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi di pulizia si deve sottolineare che questi devono riguardare edifici o porzioni di essi (singoli locali o uffici).<br />
Non si applica l’inversione contabile le prestazioni d’opera intellettuale (ingegneri, geometri, architetti ecc…).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioeg-commercialista.it/art-17-c-6-lett-a-dpr-6331972/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ravvedimento Operoso</title>
		<link>http://www.studioeg-commercialista.it/ravvedimento-operoso/</link>
		<comments>http://www.studioeg-commercialista.it/ravvedimento-operoso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 15:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioeg-commercialista.it/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[La legge di Stbilità 2015 prevede che dal 1° Gennaio 2015, per i tributi gestiti dalle Entrate, la possibilità di ravvedimento da parte del contribuente può essere bloccato solo dalla notifica di atti di liquidazione o accertamento. Il testo definitivo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La legge di Stbilità 2015 prevede che dal 1° Gennaio 2015, per i tributi gestiti dalle Entrate, la possibilità di ravvedimento da parte del contribuente può essere bloccato solo dalla notifica di atti di liquidazione o accertamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo definitivo della L.190/2014 prevede, all&#8217;art. 13 lettera b-quater, la possibilità di regolarizzare la posizione del contribuente anche a seguito di contestazione della violazione da parte degli uffici, con una sanzione minima ridotta a 1/5, a condizione che il procedimento di verifica non sia già terminato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tale affermazione, il legislatore prevede che il ravvedimento operoso da parte dei contribuenti può essere applicato anche dopo l&#8217;apertura della procedura di verifica e fino alla constatazione della violazione, con applicazione di sanzioni che variano da 1/10 a 1/5 a scalare in relazione al momento in cui è stato commesso l&#8217;omissione o l&#8217;errore.</p>
<p>Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioeg-commercialista.it/ravvedimento-operoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettere d&#8217;Intento</title>
		<link>http://www.studioeg-commercialista.it/lettere-dintento/</link>
		<comments>http://www.studioeg-commercialista.it/lettere-dintento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2014 10:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioeg-commercialista.it/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate è già disponibile il software per l&#8217;invio telematico ed il controllo delle Lettere d&#8217;Intento 2015, come da nuove disposizione dettate dal Decreto Semplificazioni del 12/12/2014. Il Decreto ha previsto che l&#8217;onere dell&#8217;invio della comunicazione delle [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sul sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate è già disponibile il software per l&#8217;invio telematico ed il controllo delle Lettere d&#8217;Intento 2015, come da nuove disposizione dettate dal <strong>Decreto Semplificazioni</strong> del 12/12/2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Decreto ha previsto che l&#8217;onere dell&#8217;invio della comunicazione delle lettere d&#8217;intento ricadesse, a partire dal 2015, sugli esportatori abituali (emettitori) e non più sul soggetto che le riceve.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esportatore abituale (in regime) dovrà procedere ad inviare (compilando il nuovo modello all&#8217;interno del software) la comunicazione di emissione di lettera d&#8217;intenti all&#8217;Agenzia delle Entrate, in seguito inviare lettere d&#8217;intento al fornitore italiano con allegata la ricevuta di avvenuto invio del file telematico.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;ultimo dovrà, annotare (come in passato) la lettera d&#8217;intento ricevuta nell&#8217;apposito registro, verificare, tramite il proprio cassetto fiscale, l&#8217;effettivo invio della comunicazione da parte dell&#8217;esportatore abituale, e solo in questo momento potrà procedere all&#8217;emissione dell&#8217;eventuale fattura.</p>
<p style="text-align: justify;">Resta solo da attendere chiarimenti da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate per le lettere d&#8217;intento con validità 01/01/2015 &#8211; 11/02/2015, data di entrata in vigore della nuova normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ufficio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioeg-commercialista.it/lettere-dintento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento Libretto di Circolazione</title>
		<link>http://www.studioeg-commercialista.it/aggiornamento-libretto-circolazione/</link>
		<comments>http://www.studioeg-commercialista.it/aggiornamento-libretto-circolazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 09:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioeg-commercialista.it/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal 3 novembre, colui che utilizza il veicolo di proprietà di terzi (quindi con libretto di circolazione intestato ad un terzo) per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, ha l’obbligo di comunicarne tale utilizzo e richiedere all’Ufficio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A partire dal <strong>3 novembre</strong>, colui che utilizza il<span style="text-decoration: underline;"> veicolo di proprietà di terzi</span> (quindi con libretto di circolazione intestato ad un terzo) per un periodo superiore a <span style="text-decoration: underline;">30 giorni consecutivi</span>, ha l’obbligo di comunicarne tale utilizzo e richiedere all’Ufficio della Motorizzazione l’aggiornamento della Carta di Circolazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo presuppone l’utilizzo esclusivo personale del mezzo di circolazione (auto, moto ecc..)</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, vengono <span style="text-decoration: underline;">esclusi</span> dall’adempimento tutti i <span style="text-decoration: underline;">veicoli aziendali</span>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Messi a disposizione dei dipendenti a titolo di fringe-benefit</li>
<li>Utilizzati in modo promiscuo da dipendenti e soci</li>
<li>Disponibili in azienda per l’attività di impresa.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Tale <span style="text-decoration: underline;">obbligo</span> ricade anche sulle <span style="text-decoration: underline;">persone fisiche non titolari di partita IVA</span>, <span style="text-decoration: underline;">salvo nel caso in cui si tratti di componenti della stessa famiglia e conviventi</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Negli altri casi, se l’utilizzo del mezzo di circolazione risulta continuativo e per più di 30 giorni consecutivi, si deve provvedere all’aggiornamento del libretto di circolazione presso gli uffici della Motorizzazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;ufficio resta a disposizione per chiarimenti e modulistica.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioeg-commercialista.it/aggiornamento-libretto-circolazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro e legge di stabilita&#8217;</title>
		<link>http://www.studioeg-commercialista.it/legge-stabilita/</link>
		<comments>http://www.studioeg-commercialista.it/legge-stabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 17:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioeg-commercialista.it/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Federico Fresi Consulente del lavoro P.zza Cacciatori delle Alpi,2 – 22100 COMO Tel.031.265108 – Fax 031.273920 E-mail federico.fresi@studiofresi.it Cod.Fisc. FRSFRC70L18C933B – P.Iva 02640210130 Albo Consulenti del Lavoro di Como N. 426 Oggetto: Legge di stabilità 2015 – cenni sulla parte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Federico Fresi</strong><br />
<strong>Consulente del lavoro</strong><br />
P.zza Cacciatori delle Alpi,2 – 22100 COMO<br />
Tel.031.265108 – Fax 031.273920<br />
E-mail federico.fresi@studiofresi.it<br />
Cod.Fisc. FRSFRC70L18C933B – P.Iva 02640210130<br />
Albo Consulenti del Lavoro di Como N. 426</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">
<strong>Oggetto: Legge di stabilità 2015 – cenni sulla parte lavoro</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>BONUS MAMME, SU RICHIESTA:</strong> per tutti i nati (o adottati) dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 arriva un bonus triennale da 960 euro l&#8217;anno, 80 euro al mese, fino al terzo anno (di età o di adozione) con limite a 90mila euro di reddito familiare (che non vale dal quinto figlio in su). Intervento che per le fasce medio basse (fino a 26mila euro) si somma al bonus Irpef, visto che il bonus è esentasse. Va richiesto all&#8217;Inps attraverso procedure che saranno comunicate da parte dell’istituto.<br />
<strong>ZERO CONTRIBUTI NEOASSUNTI, FINO A 8.060 EURO</strong>: le imprese che assumono nel 2015 potranno godere anche dell&#8217;azzeramento dei contributi a loro carico per tre anni (ma con un tetto a 8.060 euro).<br />
Le assunzioni agevolate saranno quelle effettuate dai datori di lavoro dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio 2015 e la durata dello sgravio sarà di tre anni.<br />
Sarà pertanto azzerato il solo contributo a carico azienda mentre permarrà il contributo a carico del lavoratore.<br />
Ad essere agevolate saranno soltanto le aziende del settore privato, con esclusione del settore agricolo.<br />
Inoltre l’agevolazione non varrà per i lavoratori domestici e per gli apprendisti. Sono escluse altresì le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti sono stati occupati con contratto a tempo indeterminato “ presso qualsiasi datore di lavoro” e non spetta alle persone che abbiano già avuto benefici su assunzioni a tempo indeterminato.<br />
Incentivi che scompaiono: Per un nuovo incentivo che appare, due ne scompaiono; Si tratta dello sgravio contributivo previsto dalla L. 407/90, per l’assunzione di soggetti disoccupati di lunga durata (almeno 24 mesi) che garantiva uno sconto del 100% sulle aliquote contributive dei datori di lavoro artigiani e del 50% per le restanti categorie, per 36 mesi.<br />
L’altro incentivo che scompare è il diritto a fruire per un anno dei benefici contributivi, in caso di prosecuzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione.<br />
<strong>PENSIONI</strong>: saranno pagate il 10 del mese dall&#8217;Inps, ma questo riguarderà solo coloro che hanno un doppio trattamento, magari anche dall&#8217;Inpdap.<br />
<strong>80 EURO BONUS:</strong> il bonus Irpef permane anche per il 2015, mantenendo la stessa platea di soggetti beneficiari con redditi compresi tra gli €. 8000,00 e i €. 26.000,00 previsti dall’art. 49, comma e dall’art. 50 del Tuir.Dal 1° gennaio 2015 saranno fruibili €. 960,00 su un arco di 12 mensilità di busta paga.<br />
Si ricorda che fino a €. 24.000,00 il bonus è fruibile in misura piena, mentre al crescere del reddito, fino ad €. 26.000,00 la misura del bonus diminuirà fino ad azzerarsi.<br />
<strong>TFR IN BUSTA PAGA, CON TASSE ORDINARIE</strong>: La novità scatta dal primo marzo del prossimo anno e sarà in vigore fino al 30 giugno 2018. Potranno optare per farsi monetizzare immediatamente la quota di tfr maturata nel mese i lavoratori con un anzianità nell’azienda di almeno 6 mesi. Tale scelta, prevista per chi ha destinato il tfr a fondi di pensione integrativa, piuttosto che lasciarlo in azienda, sarà irrevocabile fino al 30 giugno 2018.<br />
Il pagamento del pir ( parte integrativa di retribuzione) sarà effettuato al netto del contributo dello 0.50% che il lavoratore è tenuto a versare al fondo di garanzia inps, non assoggettato a contribuzione INPS INAIL, ma fiscalmente tassato con una tassazione ordinaria, come le retribuzioni ordinarie. Tale tipologia di tassazione non influirà sul limite di reddito previsto per il godimento del bonus degli €. 80,00 di cui ai precedenti punti.<br />
Sono previste misure compensative per le aziende che dovranno sobbarcarsi un maggiore onere, a tal fine sono previsti degli sgravi compensativi da parte dell’inps e possibilità di finanziamenti agevolati da parte di banche aderenti a tale programma (sono escluse però le aziende con più di 50 dipendenti).<br />
<strong>VIA COSTO LAVORO DA IRAP:</strong> dal 2015 eliminato il costo del lavoro dal valore della produzione irap.la novità si rende applicabile a tutte le imprese, ai professionisti, e ai produttori, dovendo far riferimento a coloro che determinano il valore della produzione ai sensi degli art. da 5 a 9 del dlgs 446/97.</p>
<p style="text-align: justify;">
<em><strong>Como, 27 Ottobre 2014</strong></em><br />
<em><strong>Federico Fresi</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioeg-commercialista.it/legge-stabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TASI &#8211; Comune di Busto Arsizio</title>
		<link>http://www.studioeg-commercialista.it/tasi-comune-busto-arsizio/</link>
		<comments>http://www.studioeg-commercialista.it/tasi-comune-busto-arsizio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 14:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioeg-commercialista.it/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Busto Arsizio ha finalmente deliberato in relazione al Regolamento IUC, durante il Consiglio Comunale di ieri Martedì 9 settembre, ultima data utile. La novità riguarda la TASI: aliquota deliberata pari al 2,5per mille e distruzione, in caso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Comune di Busto Arsizio ha finalmente deliberato in relazione al Regolamento IUC, durante il Consiglio Comunale di ieri Martedì 9 settembre, ultima data utile.</p>
<p style="text-align: justify;">La novità riguarda la TASI: aliquota deliberata pari al 2,5per mille e distruzione, in caso di locazione, del peso dell&#8217;onere tra possessore (70%) e conduttore (30%).</p>
<p style="text-align: justify;">Appena possibile, provvederemo a pubblicare tutti i particolari previsit in delibera comunale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioeg-commercialista.it/tasi-comune-busto-arsizio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F24 on line</title>
		<link>http://www.studioeg-commercialista.it/f24-on-line/</link>
		<comments>http://www.studioeg-commercialista.it/f24-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 15:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioeg-commercialista.it/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;art.11, c. 6 del decreto legge 66/2014 prevede l&#8217;estensione, a partire dal 1° Ottobre 2014, anche alle persone fisiche (non imprenditori o professionisti) l&#8217;obbligo dell&#8217;utilizzo degli strumenti telematici per il pagamento dei modelli F24 con importi uguali o superiori ai [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;art.11, c. 6 del decreto legge 66/2014 prevede l&#8217;estensione, a partire dal <strong>1° Ottobre 2014</strong>, anche alle <em><strong>persone fisiche (non imprenditori o professionisti)</strong></em> l&#8217;obbligo dell&#8217;utilizzo degli strumenti telematici per il pagamento dei modelli F24 con <strong>importi uguali o superiori ai 1.000€ o che prevedono l&#8217;utilizzo di crediti d&#8217;imposta</strong> in compensazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei sopracitati casi, il pagamento potrà essere effettuato solo tramite i servizi telematici dell&#8217;Agenzia delle Entrate o delle banche o delle poste.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui, il modello di pagamento F24 risulti pari a zero per l&#8217;utilizzo di crediti d&#8217;imposta, questi può essere presentato solo e soltato per mezzo degli strumenti telematici messi a disposizione dall&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pagamento cartaceo potrà essere effettuato, presso uno sportello bancario o delle poste oppure in equitalia, esclusivamente da persone fisiche non titolari di partita IVA e per modelli che riportano un saldo a debito non superiore a 999,99€ senza alcuna compensazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimangono invariate le limitazioni riguardanti persone fisiche e giuridiche titolari di partita IVA: pagamento solo telematico, con obbligo di utilizzo degli strumenti delle Entrate in caso di utilizzo di un credito IVA superiore a 5.000€ (annuale o trimestrale in caso di presentazione del modello Iva TR)</p>
<p style="text-align: justify;">Per approfondimenti, contattare lo studio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioeg-commercialista.it/f24-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TASI &#8211; comune di Gorla Maggiore (VA)</title>
		<link>http://www.studioeg-commercialista.it/tasi-comune-gorla-maggiore/</link>
		<comments>http://www.studioeg-commercialista.it/tasi-comune-gorla-maggiore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 10:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioeg-commercialista.it/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[In seduta consiliare del 29/07/2014, è stato approvato il Regolamento IUC (IMU-TASI-TARI) . Nella stessa seduta sono state approvate le aliquote e le teriffe applicabili per l&#8217;anno 2014. Link: Regolamento IUC Informativa Comunale TASI]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In seduta consiliare del 29/07/2014, è stato approvato il Regolamento IUC (IMU-TASI-TARI) . Nella stessa seduta sono state approvate le aliquote e le teriffe applicabili per l&#8217;anno 2014.</p>
<p style="text-align: justify;">Link:</p>
<ul>
<li><a href="http://gorlamaggiore.bgweb.it/orari-uffici/ufficio-tributi/i.u.c/regolamento-iuc-2014.pdf" target="_blank">Regolamento IUC</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://gorlamaggiore.bgweb.it/orari-uffici/ufficio-tributi/i.u.c/manifesto-a3-saldotasi2014.pdf" target="_blank">Informativa Comunale TASI</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioeg-commercialista.it/tasi-comune-gorla-maggiore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
